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Categoria: AMMINISTRAZIONE

Cassazione, ordinanza 21 maggio 2018, n. 12460, sez. I civile

Capacità della persona – Amministratore di sostegno – Nomina – Divieto del beneficiario di fare testamenti e donazioni – Ammissibilità – Condizioni – Circostanze di eccezionale gravità – Necessità.

 

 

Occorre ammettere che il giudice tutelare possa imporre al beneficiario dell’amministrazione di sostegno, mediante il provvedimento di nomina dell’amministratore o successivamente, una limitazione della capacità di testare, ove le condizioni psico-fisiche dell’interessato appaiano compromesse in misura tale da indurre a ritenere che egli non sia in grado di esprimere una libera    e consapevole volontà testamentaria. Allo stesso modo deve riconoscersi la possibilità d’imporre limitazioni alla capacità di donare, il cui esercizio da parte del beneficiario dell’amministrazione di sostegno non può ritenersi precluso, in linea generale, dall’art. 774, primo comma, cod. civ., avuto riguardo alla previsione dell’art. 411, secondo comma, che estende all’amministratore l’incapacità     a ricevere prevista dall’art. 779 per il tutore, e a quella del terzo comma del medesimo articolo, che dichiara valide le convenzioni (ivi comprese, quindi, le donazioni) in favore dell’amministratore che sia coniuge o convivente o parente entro il quarto grado.

(In presenza di situazioni di eccezionale gravità tali da indurre a ritenere che il processo di formazione e manifestazione della volontà possa andare incontro a turbamenti per l’incidenza di fattori endogeni o di agenti esterni, l’esclusione a priori della capacità di testare o donare può  rilevarsi uno strumento di tutela assai più efficace nell’interesse della persona del beneficiario).