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Categoria: AMMINISTRAZIONE

Cassazione, ordinanza 21 maggio 2018, n. 12460, sez. I civile bis

CAPACITA' DELLA PERSONA FISICA - CAPACITA' DI AGIRE - Amministrazione di sostegno - Estensione dell'incapacità di testare e donare, prevista per l'interdetto - Esclusione - Previsione "ex officio" del divieto - Mediante il decreto di nomina dell’amministratore, o successiva modifica - Ammissibilità - Presupposti.

 

 

In tema di amministrazione di sostegno, il giudice tutelare può prevedere d'ufficio, ex artt. 405, comma 5, nn. 3 e 4, e 407, comma 4, c.c., sia con il provvedimento di nomina dell'amministratore,  sia mediante successive modifiche, la limitazione della capacità di testare  o  donare  del  beneficiario, ove le sue condizioni psico-fisiche non gli consentano di esprimere una libera e consapevole volontà. Infatti - esclusa la possibilità di estendere in via analogica l'incapacità di testare, prevista per l'interdetto dall'articolo 591, comma 2, c.c., al beneficiario dell'amministrazione  di sostegno, ed escluso che il combinato disposto degli articoli 774, comma 1 e 411, commi 2 e 3, c.c., non consenta di limitare la capacità di donare del beneficiario - la previsione di tali incapacità può risultare strumento di protezione particolarmente efficace per sottrarre il  beneficiario  a  potenziali pressioni e condizionamenti da parte di terzi, rispondendo tale  interpretazione  alla  volontà del legislatore che, con l'introduzione dell'amministrazione di sostegno, ha voluto realizzare un istituto duttile, e capace di assicurare risposte diversificate e personalizzate in relazione alle differenti esigenze di protezione.