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Categoria: AMMINISTRAZIONE

* Cassazione, sentenza 27 settembre 2017, n. 22602, sez. I civile

PERSONA FISICA - Amministrazione di sostegno – Assoggettamento dell’interessato – Contro la sua volontà – Perseguimento degli interessi – Rete familiare e sistema di deleghe attivato – Omessa verifica – Annullamento - Necessità – Fondamento.

 

In tema di amministrazione di sostegno colui che, assumendo, ai sensi dell’art. 406 cod. civ., di essere legittimato a proporre il ricorso per l’istituzione dell’amministrazione di sostegno di una persona – che, per l’effetto di un’infermità ovvero di una menomazione fisica o psichica, si trovi nell’impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi - , in caso di specifica contestazione di detta legittimazione, deve fornire la prova, ai sensi dell’art. 2697 cod. civ., della sua qualità soggettiva ai sensi del combinato disposto dagli artt. 406 e 417 cod. civ.

In tema di amministrazione di sostegno, nel caso in cui l’interessato sia persona pienamente lucida che rifiuti il consenso o, addirittura, si opponga alla nomina dell’amministratore, e la sua protezione sia già di fatto assicurata in forma spontanea dai familiari o dal sistema di deleghe (attivato autonomamente dall’interessato), il giudice non può imporre misure restrittive della sua libera determinazione, ove difetti il rischio di un’adeguata tutela, pena la violazione dei diritti fondamentali della persona, di quello dell’autodeterminazione, e della dignità personale dell’interessato.