AGRICOLTURA - RIFORMA FONDIARIA -
ASSEGNAZIONE - Terreni assegnati in base alle leggi sulla riforma fondiaria -
Vincolo perpetuo di indivisibilità ex art. 6, della l. n. 1078 del 1940 -
Fondamento.
In tema di riforma
agraria, il vincolo perpetuo di indivisibilità dettato dall'art. 6 della l. n.
1078 del 1940 - al quale sono soggetti sia i terreni riscattati dopo almeno sei
anni dall'assegnazione ex art. 4, comma 1, della l. n. 379 del 1967, sia quelli
affrancati dopo quindici anni dall'assegnazione ex art. 10, comma 2, della l.
n. 386 del 1976 - trova giustificazione nei principi di cui agli artt. 41, 42,
44 e 47 Cost., dovendo ritenersi che le dimensioni minime del fondo oggetto di
assegnazione siano strettamente correlate, condizionando la produttività e
l'autosufficienza dell'impresa diretta coltivatrice, alla destinazione del
fondo e, quindi, ai fini della riforma.