Seleziona Argomento
 
Testo
 
Periodo storico
 
  
 
 
Data pubblicazione:
Categoria: AGRICOLTURA

Cassazione, ordinanza 28 agosto 2017, n. 20451, sez. II civile

AGRICOLTURA - PICCOLA PROPRIETA' CONTADINA - REGOLARIZZAZIONE DEL TITOLO DI PROPRIETA' - Usucapione speciale ex art. 1159 cod. civ. - Condizioni - Concreto esercizio di attività agraria - Necessità - Applicazione analogica della norma a ridotte estensioni di terreno non integranti un fondo rustico - Esclusione - Interpretazione estensiva – Esclusione - Fondamento.

 

Per l'applicazione dell'usucapione speciale di cui all'art. 1159-bis c.c. - introdotta dalla l. n. 346 del 1976 con la finalità di incoraggiare lo sviluppo e salvaguardare il lavoro agricolo - non è sufficiente che il fondo sia iscritto nel catasto rustico, ma è necessario che esso, quanto meno all'atto dell'inizio della "possessio ad usucapionem", sia destinato in concreto all'attività agraria, atteso che tale usucapione può avere ad oggetto soltanto un fondo rustico inteso come entità agricola ben individuata ed organizzata, che sia destinata ed ordinata a una propria vicenda produttiva. Ne consegue che l'art. 1159-bis c.c. non è applicabile, né in via analogica, trattandosi di norma eccezionale rispetto a quella di cui all'art. 1158 c.c., né in base ad un'interpretazione estensiva, tenuto conto delle finalità perseguite dal legislatore, qualora il possesso protratto venga dedotto ai fini dell'acquisizione di limitate superfici, ancorché facenti parti di maggiori fondi coltivati o coltivabili siti in zone montane, che non siano di per sé idonee a costituire un'autonoma unità produttiva.