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Categoria: VENDITA

Cassazione, sentenza 18 settembre 2023, n. 26690, sez. II civile

CONTRATTI – VENDITA - Immobiliare - Contratto preliminare - Caparra - Decesso del promissario acquirente - Richiesta di restituzione della caparra - Da parte del figlio - Accettazione tacita dell'eredità - Configurabilità.


L'indagine relativa alla esistenza o meno di un comportamento qualificabile come accettazione tacita, risolvendosi in un accertamento di fatto, non è censurabile in sede di legittimità per violazione di legge se non relativamente alle enunciazioni in diritto idonee a palesare un errore di sussunzione della fattispecie concreta nella norma correttamente applicabile.

Sotto quest'ultimo profilo, che è sindacabile da parte di questa Corte, attenendo all'applicazione di norme di diritto, deve ritenersi che nel caso di specie il giudice territoriale abbia fatto corretta applicazione della disposizione di cui all'art. 476 c.c., che prevede che l'accettazione dell'eredità, oltre che espressa, possa essere tacita, precisando che quest'ultima figura ricorre quando il chiamato compia un atto che presuppone necessariamente la sua volontà di accettare e che non avrebbe il diritto di fare se non nella qualità di erede.

La domanda di restituzione della caparra confirmatoria versata in sede di contratto non può essere equiparata ad una mera richiesta di pagamento di un credito o di somme di denaro dovute in favore del de cuius, nei cui confronti, se compiuta dal chiamato all'eredità, appare obiettivamente prevalere la funzione conservativa, non implicante accettazione tacita, essendo la richiesta di pagamento di un credito del de cuius una iniziativa diretta ad assicurare l'integrità del patrimonio ereditario.

Poiché l'accettazione tacita può desumersi dall'esplicazione di un'attività personale del chiamato tale da presupporre la volontà di accettare l'eredità, essa ricorre nel caso in cui il chiamato ponga in essere iniziative che, comportando lo scioglimento dei rapporti contrattuali posti in essere dal de cuius, non rivestono i caratteri e le finalità degli atti conservativi e di gestione dei beni ereditari consentiti dall'art. 460 c.c., ma, travalicando il semplice mantenimento della stato di fatto e di diritto quale esistente al momento dell'apertura della successione, il chiamato non avrebbe diritto di compiere se non in forza dei propri diritti successori.

La mancanza del certificato di agibilità o di abitabilità dell'immobile non rappresenta un ostacolo alla stipulazione del rogito, vale a dire una causa di nullità dello stesso, ma può dar luogo, normalmente e fatte salve le particolari condizioni contrattuali stabilite dalle parti, ad un inadempimento della parte alienante.