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Categoria: VENDITA

Cassazione, ordinanza 10 novembre 2022, n. 33200, sez. II civile

CONTRATTI – VENDITA - Vendita immobiliare - Quietanza del prezzo - Contenuta nell’atto notarile - Prova contraria - Per testimoni - Ammissibilità - Esclusione - Simulazione - Controdichiarazione scritta - Necessità.


L’indicazione del venditore, contenuta nell'atto notarile di compravendita, che il “pagamento del prezzo complessivo è avvenuto contestualmente alla firma del presente atto" non è coperto da fede privilegiata ex art. 2700 c.c., ma ha natura confessoria, con la conseguenza che il quietanzante non è ammesso alla prova contraria per testi o per presunzioni, salvo che dimostri, in applicazione analogica dell‘art. 2732 c.c., che il rilascio della quietanza è avvenuto per errore di fatto o per violenza o salvo che se ne deduca la simulazione; quest'ultima nel rapporto tra le parti deve essere provata mediante contro dichiarazione scritta.