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Categoria: USUCAPIONE

Cassazione, ordinanza 18 ottobre 2023, n. 28880, sez. II civile

POSSESSO – USUCAPIONE - INTERRUZIONE E SOSPENSIONE - Sentenza dichiarativa di fallimento e sua trascrizione - Idoneità ad interrompere il possesso ad usucapionem - Esclusione - Domanda di acquisto della proprietà immobiliare per usucapione nei confronti della curatela fallimentare - Ammissibilità – Sussiste.


È proponibile la domanda di acquisto della proprietà immobiliare per usucapione nei confronti della curatela fallimentare, atteso il carattere di acquisto a titolo originario che, con essa, si intende far verificare, ed a ciò non risultando di ostacolo gli articoli 42 e 45 della legge fallimentare. La prima delle due disposizioni, infatti, limitandosi a porre il vincolo di indisponibilità sui beni del fallito - con equiparazione del fallimento al pignoramento - non può essere riferita a «fatti» acquisitivi di diritti reali tipici (che si assumono) già compiuti e produttivi di effetti in capo al fallito. La seconda, a sua volta, avendo riguardo espressamente - in applicazione della stessa regola posta, per l’esecuzione individuale, dall’articolo 2914 c.c. - alle condizioni di opponibilità, al fallimento, di «atti», si rivela del tutto estranea all’ipotesi in esame, non essendo configurabile, a carico di chi agisca per conseguire l’accertamento dell’usucapione, alcun onere di pubblicità, posto che l’articolo 2651 c.c. si limita a disporre al riguardo una forma di «trascrizione» (della sentenza e non anche della domanda) la quale è priva di effetti sostanziali e limitata a rendere più efficiente il sistema pubblicitario.