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Categoria: USUCAPIONE

Cassazione, ordinanza 18 luglio 2023, n. 20884, sez. II civile

PROPRIETÀ - Immobili - Acquisto per usucapione - Prova per testimoni - Ammissibilità.


Colui che ottenga anticipatamente il possesso sulla base di un preliminare è assimilabile al comodatario che, quale mero detentore, può usucapire solo previa interversione del possesso. È poi indubbio che chi agisce per far accertare l'usucapione deve provare di aver esercitato un possesso continuo pacifico ed ultraventennale, esercitando facoltà corrispondenti al contenuto del diritto di proprietà o del diritto reale che sostiene di aver acquistato a titolo originario
È richiesto il raggiungimento della prova anche dell'elemento oggettivo, non potendo ritenersi sufficiente il mero utilizzo del bene con modalità che non si esprimano in forme corrispondenti al contenuto del diritto controverso e, in proposito, non è contemplata nel codice alcuna una presunzione di possesso a titolo di proprietà.

La prova dell'acquisto per usucapione della proprietà o di altro diritto reale su bene immobile, in quanto vertente su una situazione di fatto, non incontra alcuna limitazione nelle norme concernenti gli atti soggetti a forma scritta, "ad substantiam" o "ad probationem", e, pertanto, può essere fornita per testimoni, non occorrendo alcuna conferma o supporto documentale dell'esercizio del possesso.