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Categoria: USI CIVICI

Corte Costituzionale, sentenza 11 giugno 2023 (dep. 15 giugno 2023), n. 119

Usi civici - Domini collettivi - Disciplina - Beni collettivi - Previsione la quale, nel disporre che il regime giuridico di tali beni resta quello dell'inalienabilità, non esclude dalla relativa applicazione i domini collettivi, di cui alla lett. d) del c. 1 dell'art. 3 della legge n. 168 del 2017, vale a dire le terre di proprietà di soggetti pubblici o privati, sulle quali i residenti del Comune o della frazione esercitano usi civici non ancora liquidati - Denunciata disciplina che regola in modo eguale situazioni giuridiche differenti, assoggettando al medesimo regime sia i medesimi domini collettivi sia quelli costituenti il demanio civico - Previsione che, non consentendo alcuna regolamentazione delle terre private gravate da usi civici e soggette a esecuzione forzata, manifesta una irragionevolezza, non corrispondendo a tale divieto di alienazione alcun apprezzabile interesse della collettività che si intende tutelare - Sproporzionata compressione dei diritti del ceto creditorio garantito dai beni del proprietario-debitore, anche nelle ipotesi in cui il diritto di credito derivi da esigenze primarie, espressione di diritti costituzionali quali il diritto alla retribuzione o al mantenimento - Assenza di una procedura di indennizzo che impedisce al ceto creditorio di concentrare le proprie pretese su tale indennità - Equiparazione del regime giuridico delle terre private gravate da uso civico a quello relativo ai domini collettivi costituenti il demanio civico che incide sul contenuto del diritto di proprietà, limitandone l'esercizio ed equiparando il proprietario alla condizione dell'occupante in attesa di legittimazione.


La Corte Costituzionale dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 3, comma 3, della legge 20 novembre 2017, n. 168 (Norme in materia di domini collettivi), nella parte in cui, riferendosi ai beni indicati dall’art. 3, comma 1, non esclude dal regime della inalienabilità le terre di proprietà di privati, sulle quali i residenti del comune o della frazione esercitano usi civici non ancora liquidati.