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Categoria: USI CIVICI

Cassazione, ordinanza 4 ottobre 2022, n. 28802, sez. unite civili

USI CIVICI - COMMISSARI REGIONALI - COMPETENZA - Accertamento “incidenter tantum” della “qualitas soli” - Azioni possessorie in cui detta qualità sia stata già accertata con giudicato - Controversie - Giurisdizione del giudice ordinario - Sussistenza - Giurisdizione del Commissario per la liquidazione degli usi civici - Esclusione - Ragioni.


In tema di giurisdizione, spettano al giudice ordinario - e non al Commissario per la liquidazione degli usi civici - sia le controversie tra privati in cui l'accertamento sulla qualità del terreno che si assume di "uso civico" (cd. "qualitas fundi") debba essere risolto "incidenter tantum", per essere stata la relativa eccezione sollevata al solo scopo di negare l'esistenza del diritto soggettivo di cui la controparte sostenga di essere titolare, risolvendosi la stessa nella contestazione di un fatto costitutivo del diritto azionato, sia quelle in cui insorga una questione possessoria su un terreno, la cui appartenenza al demanio civico sia già stata oggetto di accertamento coperto da giudicato, non avendo essa più attinenza con la "qualitas soli", che notoriamente afferisce al petitorio.