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Categoria: USI CIVICI

Cassazione, ordinanza 21 giugno 2022, n. 19941, sez. II civile

USI CIVICI - LIQUIDAZIONE - Uso civico - Esercizio su beni comuni - Regime di inalienabilità e di indisponibilità sui relativi beni -Sussistenza - Estinzione per affrancazione - Modalità. 


In tema di uso civico esercitato su beni appartenenti alla collettività (terre possedute dai comuni, frazioni di comune, comunanze, partecipanze, università ed altre associazioni agrarie), il regime di inalienabilità e di indisponibilità cui i beni stessi sono assoggettati permane fino all'eventuale affrancazione, realizzabile con la liquidazione diretta ovvero - per le sole province ex pontificie - anche con la liquidazione c.d. invertita, ove è la collettività che riscatta, in tutto in parte, l'immobile dietro versamento di un canone al proprietario e successivo procedimento di "quotizzazione", mediante assegnazione delle unità fondiarie risultanti dalla ripartizione a titolo di enfiteusi.