Seleziona Argomento
 
Testo
 
Periodo storico
 
  
 
 
Data pubblicazione:
Categoria: TRUST

Cassazione, ordinanza 9 novembre 2020, n. 24986, sez. III civile

RESPONSABILITÀ PATRIMONIALE - CONSERVAZIONE DELLA GARANZIA PATRIMONIALE - REVOCATORIA ORDINARIA (AZIONE PAULIANA); RAPPORTI CON LA SIMULAZIONE - CONDIZIONI E PRESUPPOSTI (ESISTENZA DEL CREDITO, "EVENTUS DAMNI, CONSILIUM FRAUDIS ET SCIENTIA DAMNI") "Eventus damni" - Trust autodichiarato - Scopo di soddisfare i creditori e assicurare la "par condicio" - Irrilevanza - Fondamento.

In tema di azione revocatoria ordinaria dell'atto con cui una parte dei beni del debitore è stata costituita in un trust autodichiarato, non assume rilievo, ai fini dell'esclusione dell'"eventus damni", che gli scopi del trust siano la costituzione di una garanzia per il ceto creditorio e l'assicurazione della "par condicio creditorum", perché la segregazione nel patrimonio del debitore e il vincolo impresso sui cespiti, impedendo ai creditori il diritto di espropriare direttamente i beni, determinano una lesione della garanzia patrimoniale generica.