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Categoria: TRASCRIZIONE

Cassazione, sentenza 16 maggio 2022, n. 15495, sez. II civile

Nota di trascrizione recante errori - Incertezza sugli elementi del rapporto cui essa si riferisce – Invalidità.


In tema di trascrizione, ai sensi dell'art. 2665 c.c., l'omessa indicazione dei dati catastali degli immobili - e a "fortiori" l'indicazione di dati catastali non corretti - determina l'invalidità della relativa nota di trascrizione solo se induca incertezza sui soggetti, sui beni o sul rapporto cui essa inerisce e sempre che non sia consentito individuare, senza possibilità di equivoci, gli elementi essenziali del contratto.

(Invero, nel caso in esame, la Corte d'appello, con giudizio di merito in questa sede non sindacabile, ha spiegato che, pur tenuto conto di quanto esplicitato al quadro "D", l'incertezza permaneva. In definitiva trattavasi d'una incertezza non risolvibile attraverso l'analisi intrinseca della trascrizione e, perciò, invalidante. Invero, la disciplina della trascrizione persegue lo scopo di favorire le attività negoziali soggette a trascrizione, assegnando al terzo contraente l'onere di verificare la titolarità e libertà del bene di cui si tratta limitandosi a esaminare la trascrizione a danno del dante causa ed esonerandolo, per contro, d'ogni ulteriore indagine conoscitiva e, a maggior ragione, esplorativa, implicante fonti di sapere estrinseche).