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Categoria: TRASCRIZIONE

Cassazione, sentenza 1 dicembre 2021, n. 37722, sez. II civile

TRASCRIZIONE - ATTI RELATIVI A BENI IMMOBILI - ANNOTAZIONE - DOMANDE ED ATTI SOGGETTI A TRASCRIZIONE - Trascrizione ex art. 2652 n 6 c.c. – Applicazione a domande di nullità o annullamento di negozi inefficaci – Esclusione – Conseguenze nel negozio concluso dal rappresentante senza potere.


La trascrizione prevista dall'art. 2652, n. 6 c.c. riguarda le domande di nullità o di annullamento dei negozi giuridici e non è, quindi, applicabile ai negozi inefficaci, con la conseguenza che, in un negozio compiuto dal rappresentante senza potere, la sentenza con cui viene dichiarata l'inefficacia della vendita compiuta dal 'falsus procurator' è opponibile all'avente causa in buona fede da quest'ultimo, anche se la domanda è stata trascritta dopo cinque anni dalla trascrizione della vendita.


CONTRATTI IN GENERE - INTERPRETAZIONE - DI BUONA FEDE Buona fede – Principio generale di cui all’art. 1147 c.c. – Applicazione - Mancanza di specifiche norme circa la integrazione o la esclusione della buona fede o il soggetto tenuto a provarne l'esistenza – Estensione agli effetti dell’art. 2652, n. 6, c.c. – Sussistenza.


Il principio espresso dall'art. 1147 c.c., secondo cui la buona fede consiste nell'ignoranza di ledere l'altrui diritto ed è presunta, opera, in quanto generale, quando le norme facciano riferimento alla buona fede senza nulla dire in ordine a ciò che vale ad integrarla o ad escluderla, ovvero al soggetto tenuto a provarne l'esistenza o ad altri profili di rilevanza della stessa, sicché trova applicazione anche alla fattispecie di cui all'art. 2652, n. 6, c.c., a norma del quale, se la domanda di nullità è trascritta dopo cinque anni dalla trascrizione dell'atto impugnato, la sentenza che l'accoglie non pregiudica i diritti acquistati dai terzi in buona fede in base ad atto iscritto o trascritto anteriormente alla trascrizione della domanda.