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Categoria: TRASCRIZIONE

Cassazione, ordinanza interlocutoria 8 maggio 2023, n. 12083, sez. II civile

TRASCRIZIONE - Contratto di compravendita immobiliare - Clausola contenente la costituzione di un diritto di servitù - Opponibilità - Distinta nota di trascrizione - Necessità.


In tema di trascrizione, la Sezione Seconda civile ha disposto la trattazione della causa in pubblica udienza, attesa la particolare rilevanza delle questioni: a) se qualora un contratto di compravendita di un fondo contenga un’ulteriore convenzione costitutiva di un diritto di servitù in favore dell’immobile alienato ed a carico di altro fondo di proprietà del venditore, agli effetti dell’art. 17, comma 3, della legge n. 52 del 1985 (secondo cui “ciascuna nota non può riguardare più di un negozio giuridico o convenzione oggetto dell’atto di cui si chiede la trascrizione, l’iscrizione o l’annotazione”), è necessario presentare distinte note di trascrizione per il negozio di trasferimento della proprietà e per la convenzione di costituzione della servitù, o se, altrimenti, rilevi comunque, ai fini dell’opponibilità della servitù ai terzi, la menzione del relativo titolo contrattuale nel cosiddetto “quadro D” della nota di trascrizione della vendita; b) se l’inosservanza di quanto prescritto nel terzo comma del citato art. 17 comporti un’inesattezza della nota, agli effetti dell’art. 2665 c.c., che nuoce alla validità della trascrizione, da considerarsi, in concreto, occulta ai terzi, inducendo incertezza sul rapporto giuridico a cui si riferisce l’atto. c) se le “condizioni o patti di natura reale menzionati nella nota”, che possono essere riportati nello spazio predisposto nel modello (cosiddetto “quadro D”), ai sensi del quarto 8 comma dell’art. 17, legge n. 52 del 1985, attengono, o meno, unicamente ad informazioni non già riguardanti il tipo di convenzione o negozio, e che possano costituire oggetto di autonoma nota, quanto ritenute piuttosto necessarie per una migliore conoscibilità della fattispecie pubblicizzata, e dunque non rilevanti ai fini dell’opponibilità.