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Corte di Giustizia dell’UE, sentenza 16 febbraio 2023, C-393/21 sez. IV

Titolo esecutivo europeo per i crediti non contestati – Regolamento (CE) 805/2004 – Articolo 23, lettera c) – Articolo 6 par. 2 – Articolo 11 - Sospensione dell’esecuzione di una decisione certificata come titolo esecutivo europeo – Circostanze eccezionali – Nozione.


In tema di sospensione dell’esecuzione di un titolo esecutivo europeo (TEE) in presenza di “circostanze eccezionali”, La Corte di Giustizia dell’Unione europea ha stabilito che l’articolo 23, lettera c), del regolamento (CE) n. 805/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004 che istituisce il titolo esecutivo europeo per i crediti non contestati, deve essere interpretato nel senso che la nozione di “circostanze eccezionali” ivi contenuta si riferisce ad una situazione in cui il debitore abbia proposto, nello Stato membro di origine di una decisione certificata come titolo esecutivo europeo, un ricorso contro tale decisione o abbia presentato una domanda di rettifica o di revoca del certificato di titolo esecutivo europeo e la prosecuzione del procedimento di esecuzione esporrebbe tale debitore ad un rischio reale di danno particolarmente grave il cui risarcimento sarebbe, in caso di annullamento di detta decisione o di rettifica o revoca della stessa, impossibile o estremamente difficile. Tale nozione non rinvia a circostanze relative al procedimento giurisdizionale instaurato nello Stato membro di origine contro la decisione certificata come titolo esecutivo europeo o contro il certificato di titolo esecutivo europeo. Tale articolo consente, inoltre, l’applicazione contestuale delle misure di limitazione e di costituzione di una delle garanzie da esso previste alle lettere a) e b), ma non l’applicazione di una di queste due misure contestualmente a quella di sospensione del procedimento di esecuzione di cui alla lettera c). L’articolo 6, paragrafo 2 del regolamento in questione, in combinato disposto con l’articolo 11 dello stesso, deve essere interpretato nel senso che, qualora l’esecutività di una decisione certificata come titolo esecutivo europeo sia stata sospesa nello Stato membro di origine e il certificato di cui a tale articolo 6, paragrafo 2 sia stato presentato al giudice nazionale dello Stato membro dell’esecuzione, quest’ultimo è tenuto a sospendere il procedimento di esecuzione avviato in tale ultimo Stato.