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Cassazione, sentenza 16 maggio 2022, n. 15580, sez. II civile

Opponibilità al giratario del titolo delle eccezioni derivanti da rapporti extracartolari intercorsi con il girante.


Ai sensi dell'art. 1993 c.c., comma 2, ai fini della opponibilità da parte del debitore al giratario del titolo delle eccezioni derivanti da rapporti extracartolari intercorsi con il girante e con i precedenti possessori, non occorre la volontà comune di detti soggetti di danneggiare il debitore, ma è sufficiente che il giratario abbia acquistato il titolo con tale intenzione, al fine di privare il debitore di quelle eccezioni, di carattere personale, che avrebbe potuto opporre al precedente possessore.