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Cassazione, ordinanza 12 maggio 2022, n. 15141, sez. III civile

TITOLI DI CREDITO - CAMBIALE (O PAGHERO') - AZIONE CAUSALE - Azioni cambiarie - Onere di cui all'art. 66, terzo comma, della l. camb. - Prescrizione dell'azione cambiaria in corso di giudizio - Esonero dall'onere di restituzione del titolo - Fondamento.


In tema di azioni cambiarie, l'onere di cui all'art. 66, comma 3, l.camb. (offerta del titolo in restituzione), gravante sul portatore della cambiale che esperisca l'azione causale prima della prescrizione di quella cambiaria, attiene alla sfera dei requisiti per l'esame della domanda nel merito in relazione ad esigenze di natura disponibile del debitore (che divengono attuali solo con la conclusione del giudizio sull'azione causale), con la conseguenza che la sua inosservanza, da parte del creditore, non risulta di ostacolo all'esame della domanda ove sopravvenga, in corso di causa, la prescrizione dell'azione cambiaria, che esonera il creditore procedente dall'assolvimento dell'onere predetto, giacché tale circostanza implica il venire meno del pericolo che il debitore sia tenuto a pagare due volte per lo stesso titolo.


OBBLIGAZIONI IN GENERE - ADEMPIMENTO - CESSIONE DI UN CREDITO IN LUOGO DELL'ADEMPIMENTO Cessione di cambiali - Efficacia "pro soluto" - Inequivoca volontà di estinguere l'obbligazione - Necessità - Efficacia "pro solvendo" - Momento estintivo dell'obbligazione - Riscossione del credito - Onere della prova a carico del debitore cedente - Sussistenza.


In ipotesi di cessione di cambiali in luogo dell'adempimento, la volontà di conferire ai titoli efficacia "pro soluto", con conseguente immediata estinzione dell'obbligazione di pagamento, deve essere espressa in modo univoco ed inequivocabile, mentre nel caso più comune di cessione "pro solvendo" l'estinzione dell'obbligazione originaria si verifica solo con la riscossione del credito verso il debitore cedente, con conseguente onere di quest'ultimo, in applicazione dell'art. 2697, comma 2, c.c., di provare non solo la cessione, ma anche l'intervenuta estinzione del debito.