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Cassazione, ordinanza 11 gennaio 2023, n. 469, sez. I civile

TITOLI DI CREDITO - CAMBIALE (O PAGHERÒ) - RAPPRESENTANZA - Titoli di credito – Cambiale (o pagherò) - Rappresentanza - Assunzione di una valida obbligazione cambiaria in nome altrui - Requisiti - Collocazione della firma cambiaria sotto il timbro di una società - Sufficienza - Limiti.


La collocazione di una firma cambiaria individuale sotto il timbro di una società è sufficiente a rivelare la volontà del sottoscrittore di impegnarsi in rappresentanza dell’ente, con la conseguenza che è a quest’ultimo che deve rivolgersi il beneficiario del titolo, salva l’eccezione, proponibile soltanto dallo stesso rappresentato, che contesti l’obbligazione assunta in suo nome, deducendo il difetto o l’eccesso di rappresentanza del sottoscrittore.
Più precisamente, dato che il giratario di un effetto cambiario, titolare di un diritto autonomo ed astratto, che non ha contatto con l’emittente, non ha la possibilità di chiedere la giustificazione dei poteri, l’art. 11 della legge cambiaria, nel ritenere obbligato lo pseudo rappresentante, attua un mezzo pratico per non lasciare interrotta la catena cambiaria nei rapporti dei futuri portatori del titolo, individua una responsabilità di carattere sussidiario e presuppone che il preteso rappresentato non resti obbligato per il difetto di rappresentanza da parte del falsus procurator.