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Cassazione, sentenza 28 marzo 2023, n. 8733, sez. II civile

SUCCESSIONI "MORTIS CAUSA" - SUCCESSIONE TESTAMENTARIA - TESTAMENTO IN GENERE - CONDIZIONE - ILLECITA - Disposizione testamentaria - Condizione illecita - "Vitiatur et vitiat" - Esclusività del motivo illecito determinante - Fonti - Scheda testamentaria.

In tema di successioni "mortis causa", la disposizione testamentaria a cui sia stata apposta una condizione sospensiva è nulla se risulta dal testamento (non già da elementi estrinseci alla scheda) che il motivo illecito sotteso alla condizione è stato il solo a determinare il testatore a disporre.


CONTRATTI IN GENERE - INVALIDITÀ - NULLITÀ DEL CONTRATTO - Nullità di una condizione sospensiva apposta all'istituzione di erede - Conversione in onere testamentario o in legato - Condizioni - Fattispecie.

In tema di successioni testamentarie, la condizione sospensiva illecita apposta ad una istituzione d'erede può convertirsi, ai sensi dell'art. 1424 c.c., in un onere o in un legato solo su richiesta di parte, non essendo consentito al giudice attribuire d'ufficio ad una disposizione "mortis causa" una qualificazione giuridica diversa da quella voluta dal testatore e risultante dalla scheda testamentaria.

(Nella specie, la Corte ha escluso che la donazione di un immobile del soggetto istituito erede, prevista come condizione sospensiva della disposizione testamentaria istitutiva d'erede, giudicata illecita per violazione del principio della libertà di autodeterminazione del donante, potesse convertirsi d'ufficio in un onere o in un legato a carico dell'erede).


SUCCESSIONI "MORTIS CAUSA" - SUCCESSIONE TESTAMENTARIA - TESTAMENTO IN GENERE - CONDIZIONE - ILLECITA - Condizione apposta ad una disposizione testamentaria - Subordinazione dell'istituzione d'erede ad una donazione da parte dell'istituito - Illiceità - Fondamento.

La condizione sospensiva, apposta ad una disposizione testamentaria, con cui si subordina l'istituzione d'erede all'obbligo, per il beneficiario, di donare un proprio immobile è illecita, in quanto contraria al principio della libertà di autodeterminazione dell'istituito.