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Cassazione, sentenza 18 ottobre 2023, n. 28962, sez. II civile

SUCCESSIONI – TESTAMENTO - Usufruttuari - Coniuge - Usufrutto universale - Qualifica di erede - Esclusione - Possibilità di conseguire la legittima - Rinuncia al legato - Necessità - Legato in sostituzione di legittima - Configurabilità - Esclusione.


Qualora il testatore abbia disposto a titolo particolare di tutti i suoi beni o di una parte eccedente la disponibile, legando al legittimario l'usufrutto universale e la nuda proprietà a un estraneo, il legittimario, privato in tutto o in parte della nuda proprietà della quota riservata, è chiamato ab intestato all'eredità. Conseguentemente non si ha una figura di legato tacitativo ex art. 551 c.c., che presuppone l'istituzione ex asse di altra o di altre persone, ma ricorre l'ipotesi di cui all'art. 550, comma 2, c.c., prospettandosi pertanto, al legittimario la scelta o di eseguire la disposizione o di abbandonare la disponibile per conseguire la legittima.