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Cassazione, ordinanza 8 ottobre 2021, n. 27377, sez. II civile

SUCCESSIONI - Successione testamentaria - Divisione ereditaria - Disposizione che assegna un bene a un legittimario - Atti che portano a una destinazione incompatibile - Revoca tacita - Sussistenza.

I beni di una comunione ben possono provenire da titoli diversi, costituenti, essi stessi, distinte comunioni, da considerare come entità patrimoniali a sé stanti; quindi, in sede di divisione giudiziale ben può essere assegnata ad uno dei condividenti la quota indivisa di un bene in comunione.

Fra i soggetti di cui all'art. 737 c.c., le donazioni sono soggette a collazione anche se non siano esse stesse lesive della legittima. Costituisce principio acquisito che per la collazione non esiste differenza tra disponibile e indisponibile e il riferimento che a tali concetti fa l'art. 737 c.c., non rende rilevante la distinzione ai fini della collazione, ma costituisce applicazione del principio stabilito dall'art. 556 c.c., giacché la dispensa da collazione non può mai risolversi in una lesione dell'altrui legittima: il che peraltro non significa che se il valore della donazione dispensata eccede la disponibile, l'eccedenza è soggetta a collazione, ma piuttosto che il donatario è esposto, per l'eccedenza, all'azione di riduzione.

Le norme date dal testatore ai sensi dell'art. 733 c.c., devono inquadrarsi nella categoria dei legati obbligatori. Più precisamente l'assegno divisionale semplice è un legato obbligatorio a carico degli altri coeredi, i quali sono obbligati a lasciare che il bene, o la categoria di beni, indicati dal testatore, siano inclusi nella porzione ereditaria dell'onorato, anziché ripartiti fra tutti i condividenti o assegnati a sorte.

In tema di divisione ereditaria, si considera revocata in maniera tacita la disposizione testamentaria che assegna un bene al legittimario quando lo stesso testatore dà al bene una destinazione incompatibile. Le diverse scelte effettuate dal disponente nel lasso di tempo tra la redazione della scheda e la morte non possono infatti essere ignorate dal giudice.