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Cassazione, ordinanza 6 febbraio 2023, n. 3523, sez. II civile

Testamento sottoscritto a seguito della commissione del reato di circonvenzione d'incapace – Nullità.


Il contratto stipulato per effetto diretto del reato di circonvenzione d'incapace è nullo, ai sensi dell'art. 1418 c.c., per contrasto con norma imperativa, dovendosi ravvisare una violazione di disposizioni di ordine pubblico in ragione delle esigenze d'interesse collettivo sottese alla tutela penale, trascendenti quelle di mera salvaguardia patrimoniale dei singoli contraenti perseguite dalla disciplina sull'annullabilità dei contratti.

(Nella specie, è stata dichiarata la nullità delle schede testamentarie stante l'avvenuto accertamento della commissione del reato di circonvenzione di incapace posto in essere proprio in occasione della redazione di tali atti).