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*Cassazione, ordinanza 5 ottobre 2023, n. 28043, sez. II civile

SUCCESSIONI "MORTIS CAUSA" - SUCCESSIONE TESTAMENTARIA - TESTAMENTO IN GENERE  -  REVOCAZIONE  DELLE  DISPOSIZIONI  TESTAMENTARIE  -  PER SOPRAVVIVENZA DI FIGLI - Redazione di testamento in presenza di figli di cui era nota l'esistenza al de cuius - Successiva sopravvenienza di un altro figlio - Revocabilità del testamento, ex art. 687 c.c. - Esclusione - Fondamento.


Il testamento redatto dal de cuius che, al momento della sua predisposizione, già avesse figli, dei quali fosse nota l'esistenza, non è soggetto a revocazione per il caso di successiva sopravvenienza di un altro figlio, ex art. 687 c.c., attesa la natura eccezionale - e, dunque, non suscettibile di applicazione analogica o estensiva - di tale disposizione, che contempla la diversa ipotesi in cui il testamento sia stato predisposto da chi non aveva o ignorava di aver figli o discendenti.