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Corte di Giustizia UE, sentenza 12 ottobre 2023, n. 24093, C-21/22, sez. III

SUCCESSIONI – Scelta della Legge nazionale applicabile in materia di successioni – Regolamento (UE) n. 650/2012 – Articolo 22 – Clausola sulla scelta della legge applicabile – Cittadino di uno Stato terzo – Articolo 75 – Relazioni con le convenzioni internazionali in vigore.


In tema di scelta della legge applicabile alla successione, la Corte di Giustizia dell’Unione Europea ha dichiarato che l’art. 22 del Regolamento (UE) n. 650/2012 deve essere interpretato nel senso che un cittadino di uno Stato terzo residente in uno Stato membro dell’Unione europea, può scegliere la legge di tale stato terzo come legge che disciplina la sua intera successione. Ha inoltre stabilito che tale articolo, letto in combinato disposto con l’art. 75 dello stesso Regolamento, non osta a che, qualora uno Stato membro dell’Unione abbia concluso, prima dell’adozione di detto Regolamento, un accordo bilaterale con uno Stato terzo che designa la legge applicabile in materia di successioni e non prevede espressamente la possibilità di sceglierne un’altra, il cittadino di tale Stato terzo, residente nello Stato membro di cui trattasi, può scegliere la legge di detto Stato terzo per disciplinare la sua intera successione.

(Nella specie, la domanda di pronuncia pregiudiziale rivolta alla Corte dal Tribunale regionale di Opole in Polonia, verteva sull’interpretazione degli artt. 22 e 75 del Regolamento (UE) n. 650/2012 in materia di successioni e creazione di un certificato successorio europeo (CSE). Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra una cittadina ucraina residente in Polonia, dove è comproprietaria di un immobile, e un notaio coadiutore in merito al rifiuto di quest’ultimo di redigere un testamento contenente una clausola avente ad oggetto la scelta del diritto ucraino come diritto applicabile alla intera successione).