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Cassazione, sentenza 21 dicembre 2023, n. 35738, sez. II civile

SUCCESSIONI - DIVISIONE EREDITARIA - Azione di riduzione - Valore dei beni - Determinazione - Al momento di apertura della successione - Ammissibilità - Motivi.


La dichiarazione del testatore di avere già soddisfatto il legittimario con antecedenti donazioni non è idonea a sottrarre allo stesso la quota di riserva, garantita dalla legge anche contro la volontà del "de cuius"; né tale dichiarazione può essere assimilata ad una confessione stragiudiziale opponibile al legittimario, essendo egli, nell'azione di riduzione, terzo rispetto al testatore (Cass. n. 11737/2013; conf. Cass. n. 27066/2022; Cass. n. 18550/2022, entrambe non massimate).

Nel procedimento per la reintegrazione della quota di eredità riservata al legittimario, il momento di apertura della successione rileva per calcolare il valore dell'asse ereditario (mediante la cd. riunione fittizia), stabilire l'esistenza e l'entità della lesione della legittima, nonché determinare il valore dell'integrazione spettante al legittimario leso, sicché quest'ultima, ove avvenga mediante conguagli in denaro nonostante l'esistenza, nell'asse, di beni in natura, va adeguata, mediante rivalutazione monetaria, al mutato valore del bene - riferito al momento dell'ultimazione giudiziaria delle operazioni divisionali - cui il legittimario avrebbe diritto affinché ne costituisca l'esatto equivalente (Cass. n. 5320/2016; Cass. n. 6709/2010).

Infatti, per accertare la lesione della quota di riserva va determinato il valore della massa ereditaria, quello della quota disponibile e della quota di legittima. A tal fine, occorre procedere alla formazione del compendio dei beni relitti ed alla determinazione del loro valore al momento dell'apertura della successione; quindi, alla detrazione dal "relictum" dei debiti, da valutare con riferimento alla stessa data; e, ancora, alla riunione fittizia, cioè meramente contabile, tra attivo netto e "donatum", costituito dai beni di cui sia stato disposto a titolo di donazione, da stimare, in relazione ai beni immobili ed ai beni mobili, secondo il loro valore al momento dell'apertura della successione (artt. 747 e 750 c.c.) e, con riferimento al valore nominale, quanto alle donazioni in denaro (art. 751 c.c.). Devono calcolarsi, poi, la quota disponibile e la quota indisponibile sulla massa risultante dalla somma tra il valore del "relictum" al netto ed il valore del "donatum" ed imputarsi, infine, le liberalità fatte al legittimario, con conseguente diminuzione, in concreto, della quota ad esso spettante (cfr. ex multis Cass. n. 12919/2012).

Dovendosi pervenire alla corretta individuazione della quota vantata dall'attore sui beni caduti in successione, quale effetto dell'accoglimento dell'azione di riduzione, successivamente il giudice di rinvio dovrà verificare se risulti possibile la divisione in natura, ma dovendo altresì provvedere alla stima aggiornata dei beni in comunione (cfr. Cass. n. 20383/2019; Cass. n. 5993/2020, secondo cui la stima dei beni da dividere va fatta alla data della decisione, dovendo il giudice procedere al suo aggiornamento anche d'ufficio a seconda dele fluttuazioni del mercato immobiliare; Cass. n. 31125/2023).
Competerà, quindi, al giudice di rinvio, chiamato a provvedere sulla divisione, verificare altresì se la stima dei beni sia ancora attuale ovvero se ne imponga un aggiornamento.