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Cassazione, ordinanza 28 dicembre 2022, n. 37927, sez. II civile

Rinuncia all’eredità – Forma solenne - Revoca tacita – Inammissibilità.


Nel sistema delineato dagli artt. 519 e 525 c.c., in tema di rinunzia all'eredità - la quale determina la perdita del diritto all'eredità ove ne sopraggiunga l'acquisto da parte degli altri chiamati - l'atto di rinunzia deve essere rivestito di forma solenne (dichiarazione resa davanti a notaio o al cancelliere e iscrizione nel registro delle successioni), con la conseguenza che una revoca tacita della rinunzia è inammissibile.