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Cassazione, ordinanza 22 giugno 2023, n. 17856, sez. II civile

SUCCESSIONI "MORTIS CAUSA" - SUCCESSIONE NECESSARIA - REINTEGRAZIONE DELLA QUOTA DI RISERVA DEI LEGITTIMARI - AZIONE DI RIDUZIONE (LESIONE DELLA QUOTA DI RISERVA) - Azione di riduzione - Onere di preventiva collazione - Esclusione - Fondamento.


In tema di azione di riduzione, non sussiste l'onere di preventiva collazione da parte dei legittimari, atteso che quest'ultima attribuisce al coerede un concorso sul valore della donazione, di regola realizzato attraverso un incremento della partecipazione sul "relictum", laddove il legittimario, per il valore che esprime la lesione di legittima, ha diritto a ricevere quel valore, in natura, con conseguente ammissibilità del concorso tra le due azioni.


SUCCESSIONI  "MORTIS  CAUSA"  -  SUCCESSIONE  NECESSARIA  -  DIRITTI  RISERVATI  AI LEGITTIMARI - LEGATI E DONAZIONI IN CONTO DI LEGITTIMA - Successione legittima degli eredi legittimari in concorso con un legatario - Insufficienza del “relictum” a soddisfare la quota di riserva di uno o più legittimari - Esperibilità dell’azione di riduzione da parte dei legittimari lesi direttamente contro il legatario - Esclusione - Modificazione in primis delle quote di successione legittima per ridurre ex lege o sanare la lesione ex art. 553 c.c. - Necessità - Fattispecie.


In caso di successione legittima degli eredi legittimari in concorso con un legatario, ove il "relictum" non sia sufficiente a soddisfare la quota di riserva di uno o più legittimari, l'azione di riduzione contro i destinatari di donazioni o disposizioni testamentarie non è ammessa se non quando la riduzione di diritto delle quote degli altri eredi legittimi non sia sufficiente per reintegrare la riserva dei legittimari, trovando applicazione l’art. 553 c.c.

(Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione che, nonostante avesse accertato che parte degli eredi avevano ricevuto donazioni dal "de cuius", aveva ridotto il legato, lasciando ferma in favore dei primi l'intera quota intestata in base al rilievo che le liberalità ricevute erano inferiori rispetto alla rispettiva quota di legittima, così operando in contrasto con l'art. 553 c.c.).