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Cassazione, ordinanza 19 gennaio 2024, n. 2062, sez. II civile

SUCCESSIONI - Divisione tra coeredi - Relativa a beni immobili - Indicazione della regolarità urbanistica - Necessità - Mancanza - Nullità dell'atto - Rilevabilità d'ufficio - Ammissibilità.


La nullità comminata dall'art. 46 del D.P.R. n. 380 del 2001 e dagli artt. 17 e 40 della L. n. 47 del 1985 va ricondotta nell'ambito del comma 3 dell'art 1418 c.c., di cui costituisce una specifica declinazione, e deve qualificarsi come nullità "testuale", con tale espressione dovendo intendersi, in stretta adesione al dato normativo, un'unica fattispecie di nullità che colpisce gli atti tra vivi ad effetti reali elencati nelle norme che la prevedono, volta a sanzionare la mancata inclusione in detti atti degli estremi del titolo abilitativo dell'immobile, titolo che, tuttavia, deve esistere realmente e deve esser riferibile, proprio, a quell'immobile. La detta causa di nullità si applica anche agli atti di divisione, finanche di provenienza ereditaria, e ciò senza che rilevi che l'abuso sia stato commesso in epoca anteriore alla data di entrata in vigore della L. n. 47 del 1985.

(Nel caso di specie la scrittura, proprio in quanto ritenuta costituire una divisione di beni immobili già di proprietà dei condividenti – con esclusione della qualifica di divisione ereditaria -, è del tutto priva delle necessarie indicazioni concernenti la regolarità urbanistica del bene ed è, pertanto, affetta dalla nullità testuale come sopra individuata).