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Cassazione, ordinanza 11 gennaio 2024, n. 1122, sez. II civile

SUCCESSIONI - Legittimario - Lesione della quota di riserva - Simulazione della vendita effettuata dal defunto - Prova per testi - Ammissibilità.


La necessità del principio di prova scritta onde ammettere quella testimoniale, ai sensi dell'art. 2722, n. 1, cod. civ., si riferisce ai soli casi di azione ordinaria di simulazione, ossia di quella fatta valere da uno dei contraenti e, analogamente, dall'erede che subentri nella medesima posizione del de cuius senza allegare la qualità di legittimario, onde ottenere l'accertamento dell'assenza di una volontà di trasferire beni che quindi solo in apparenza sono pervenuti al cessionario, rispetto ai quali la disciplina della prova della simulazione ricade appieno nella previsione di cui all'art. 1417 cod. civ., che pone specifici limiti alla prova per testimoni a carico delle parti contraenti, e ciò anche per l'ipotesi di simulazione assoluta, la quale, oltre che a mezzo di produzione della controdichiarazione, e quindi tramite atto in forma scritta, al più potrebbe essere fornita a mezzo di interrogatorio formale. Diversamente accade, invece, quando la parte spenda la propria qualità di legittimario, interessato a tutelare la quota di riserva spettantegli, poiché egli, in quanto terzo rispetto al contratto dissimulato, è, invece, ammesso a provare, per testimoni e presunzioni, la simulazione di una vendita fatta dal de cuius, senza soggiacere ai limiti fissati dagli artt. 2721 e 2729 cod. civ., a condizione che la relativa situazione sia fatta valere per un'esigenza coordinata con la tutela della quota di riserva tramite la riunione fittizia, senza che sia necessario anche l'esercizio dell'azione di riduzione, essendo, invece, sufficiente che l'accertamento della simulazione sia preordinato all'inclusione del bene, oggetto della donazione dissimulata, nella massa di calcolo della legittima e alla determinazione, così, dell'eventuale riduzione delle porzioni dei coeredi concorrenti nella successione ab intestato, in conformità a quanto dispone l'art. 553 cod. civ.