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*Cassazione, ordinanza 1° giugno 2023, n. 15587, sez. II civile

SUCCESSIONI "MORTIS CAUSA" - DISPOSIZIONI GENERALI - ACCETTAZIONE DELL'EREDITÀ (PURA E SEMPLICE) - DIRITTO DI ACCETTAZIONE - PRESCRIZIONE - "Actio interrogatoria" - Proponibilità nei confronti del chiamato possessore - Esclusione - Fondamento.


In tema di successioni per causa di morte, l'"actio interrogatoria" di cui all'art. 481 c.c. non è proponibile nei confronti del chiamato in possesso dei beni ereditari, in quanto la stessa ha lo scopo di abbreviare il termine di prescrizione di cui all'art. 480 c.c. e non quello di tre mesi entro il quale il predetto chiamato deve, ai sensi dell'art. 485 c.c., compiere l'inventario.


SUCCESSIONI "MORTIS CAUSA" - DISPOSIZIONI GENERALI - ACCETTAZIONE DELL'EREDITÀ (PURA E SEMPLICE) - MODI - TACITA - Possesso ex art. 485 c.c. - Esistenza già al momento dell’apertura della successione - Necessità - Esclusione - Possesso successivo - Rilevanza - Effetti.


Agli effetti dell'art. 485 c.c., non è necessario che il possesso dei beni ereditari ad opera del chiamato esista già al momento dell'apertura della successione o sia acquisito subito dopo, rilevando, invece, anche il possesso successivo, con la conseguenza che, in tal caso, il trimestre accordato per il compimento dell'inventario decorre non dalla apertura della successione, ma dal momento di inizio del possesso.