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Cassazione, sentenza 26 luglio 2022, n. 23256, sez. III civile

SUCCESSIONI - Legato di usufrutto di immobili commerciali - Restituzione della cauzione - Obbligo dell’usufruttuario - Sussistenza – Motivi.


Nel caso in cui l'originaria coincidenza tra la posizione di titolare della piena proprietà e di quella di locatore venga a scindersi con l'attribuzione della nuda proprietà e dell'usufrutto rispettivamente a soggetti diversi per effetto della costituzione dell'usufrutto mortis causa, se non vi è dubbio che la qualità di locatore, per i riflessi attivi e passivi, sostanziali e processuali si concentra nel titolare dell'usufrutto (il che avviene anche nel caso di costituzione dell'usufrutto mediante atto inter vivos), tuttavia va precisato che, nel primo caso il testatore, ove avesse voluto determinare il trasferimento della somma oggetto della cauzione all'usufruttuaria, ben avrebbe potuto palesare tale sua volontà e disporre un ammennicolo del legato ai sensi dell'art. 654 c.c., disponendo che gli eredi avrebbero dovuto provvedere a trasferire le somme all'usufruttuaria, in vista dell'adempimento necessario dell'obbligazione di restituzione della cauzione.