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Cassazione, ordinanza 29 aprile 2022, n. 13530, sez. II civile

SUCCESSIONI  "MORTIS  CAUSA"  -  SUCCESSIONE  NECESSARIA  -  DIRITTI  RISERVATI  AI LEGITTIMARI - Legato in sostituzione di legittima - Rinuncia - Modalità - Univocità dell’atto - Rilevanza a tal fine della proposizione dell’azione di riduzione - Esclusione - Rinuncia quando è in corso la causa di riduzione - Tardività - Insussistenza.


La rinuncia al legato in sostituzione di legittima, fatta salva la forma scritta quando il legato abbia per oggetto beni immobili, ben può risultare da atti univoci compiuti dal legatario, implicanti necessariamente la volontà di rinunciare al legato, tra i quali non rientra la proposizione dell'azione di riduzione, ben potendo ipotizzarsi un duplice intento del legittimario di conservare il legato conseguendo anche la legittima, cosicché la rinuncia al legato sostitutivo, intervenuta nel corso della causa di riduzione, non è tardiva in senso strettamente temporale, potendo la stessa utilmente avere luogo anche prima della spedizione della causa a sentenza.