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Cassazione, ordinanza 28 febbraio 2024, n. 5264, sez. I civile

SOCIETA - OBBLIGAZIONI E CONTRATTI - Nullità - Capitale (aumento e riduzione).


L'art. 2358 cod. civ., anche nel nuovo testo introdotto dal D.lgs. n. 142 del 2008, ha consentito il prestito per l'acquisto di azioni proprie in presenza di specifiche condizioni, ma ha comunque delineato, in difetto di quelle condizioni, il divieto generale di tali operazioni di assistenza finanziaria, per il fine di tutelare l'interesse di soci e creditori alla conservazione del patrimonio sociale. La violazione di simile divieto, trattandosi di norma imperativa di grado elevato, comporta la nullità ex art. 1418 cod. civ. non solo del finanziamento, ma pure dell'atto di acquisto, ove ne sia dimostrato, anche mediante presunzioni, il collegamento funzionale da chi intenda far valere la nullità dell'operazione nel suo complesso. Ciò giustifica l'estensione della nullità ai patti funzionali all'acquisto.