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Tribunale di Catanzaro, sentenza 25 luglio 2023, n. 1271, sez. spec. in materia di imprese

S.r.l.- Atto di scissione - Ammissibilità dell’azione revocatoria.


Deve evidenziarsi che alla preclusione di cui all'art. 2504, comma 1, c.c. sfugge, secondo il più recente corso giurisprudenziale in cui si inserisce anche codesto Tribunale specializzato (nella giurisprudenza di merito, cfr. Trib. Napoli Nord, sez. III, 11 gennaio 2018; Trib. Roma, 12 giugno 2018; Trib. Pescara, 17 maggio 2017; Trib. Roma, 18 novembre 2016; Trib. Roma, 16 agosto 2016; Trib. Venezia, 5 febbraio 2016; Trib. Catanzaro, SSI, 14 gennaio 2020, n. 70; Trib. Roma, SSI, 23 febbraio 2021, n. 3216; nella giurisprudenza di legittimità, Cass., 4 dicembre 2019, n. 31654; Cass., 29 gennaio 2021, n. 2153 e Cass., 6 maggio 2021, n. 12047), che ha ormai il conforto anche della Corte di Giustizia (Corte di Giustizia UE, 30 gennaio 2020, in causa C-394/18), l'azione revocatoria ordinaria di cui all'art. 2901 c.c. dell'atto di scissione societaria (sia parziale, mediante costituzione di una nuova società e sopravvivenza della società scissa, sia totale, mediante assegnazione dell'intero patrimonio della società scissa a più società, preesistenti o di nuova costituzione).