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Cassazione, ordinanza 24 maggio 2023, n. 14338, sez. I civile

SOCIETÀ - SOCIETÀ DI CAPITALI - Società a responsabilità limitata - Bilancio - Delibera di approvazione - Socio - Interesse ad agire - Impugnazione – Condizioni.


Ai sensi dell'art. 2434-bis c.c., le impugnazioni previste dagli artt. 2377 e 2379 c.c. nei confronti delle delibere di approvazione del bilancio non richiedono, dopo l'impugnazione giudiziale del primo bilancio, anche quella dei bilanci medio tempore chiusi nel corso del giudizio, posto che, ai sensi del terzo comma dell'art. 2434-bis cod. civ., l'amministratore deve tener conto delle ragioni dell'intervenuta dichiarazione giudiziale di invalidità dell'impugnata delibera di approvazione del bilancio solo nel bilancio dell'esercizio nel corso del quale viene dichiarata l'invalidità stessa.