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Cassazione, sentenza 10 ottobre 2022, n. 29406, sez. II civile

SOCIETÀ - DI CAPITALI - SOCIETÀ PER AZIONI (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) – ORGANI SOCIALI - COLLEGIO SINDACALE - NOMINA - Cause di ineleggibilità - Attività svolta da un socio dello studio di cui faccia parte il sindaco - Configurabilità dell’ineleggibilità - Condizioni - Criterio della percentuale spettante al sindaco dei crediti nei confronti della società derivanti dall’attività svolta dal socio dello studio - Legittimità - Fattispecie.


L'ineleggibilità alla carica di sindaco prevista dall'art. 2399, comma 1, lett. c), c.c. è configurabile non solo quando il controllore sia direttamente implicato nell'attività sulla quale dovrebbe esercitare il controllo, ma anche quando tale attività sia prestata da un socio o da un collaboratore dello studio di cui faccia parte il sindaco, ove quest'ultimo si trovi in una situazione che ne comprometta l'indipendenza, legittimamente valutabile da parte del giudice di merito alla luce del criterio della percentuale allo stesso spettante dei crediti derivanti dall'attività svolta dal suo socio o collaboratore in favore della società.

(In applicazione del principio la Corte ha ritenuto immune da censure la sentenza che aveva riconosciuto l'ineleggibilità in ragione della percentuale del 70 per cento spettante al sindaco sui crediti ricavabili dall'attività di consulenza continuativa svolta in favore della società dal socio del suo studio di commercialista).