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Cassazione, sentenza 27 settembre 2021, n. 26199, sez. I civile

Assemblea di una S.p.A. – Partecipazione solo di un “non socio” - Deliberazione inesistente.

Le ipotesi di nullità oggi considerate dall'art. 2379 c.c. si riferiscono ai casi in cui ci si trovi in presenza di un atto formale comunque imputabile alla società (mancata convocazione dell'assemblea; mancanza di verbale; impossibilità o illiceità dell'oggetto). Il tutto presuppone, dunque, che si sia tenuta un'assemblea della società che, seppure non convocata, sia qualificabile come tale, cioè abbia visto la presenza (rectius: la partecipazione ad essa) quanto meno di un socio della società medesima. Invece, nell'ipotesi estrema di "assemblea" caratterizzata dalla presenza (rectius: partecipazione alla stessa) esclusivamente di soggetti privi della qualifica di soci, la deliberazione da essa eventualmente espressa nemmeno potrebbe ragionevolmente considerarsi alla stregua di un atto astrattamente imputabile alla società, così da essere estraneo alla categoria di cui agli artt. 2377 c.c. e segg. In definitiva, non basta una votazione, purchessia, per potere configurare l'esistenza di una deliberazione societaria, essendo, per contro, necessario che la stessa provenga da un'assemblea della società che sia effettivamente qualificabile (perché partecipata da almeno uno dei suoi soci) come tale.

La giurisprudenza di legittimità formatasi nella vigenza della precedente disciplina ha sempre sostenuto l'inesistenza della deliberazione assembleare di società per azioni assunta da un'assemblea composta per intero da soci privi del diritto di voto. Principi cui deve darsi continuità una volta ritenuto che alla categoria dell'inesistenza delle deliberazioni societarie, benché dichiaratamente espunta dall'ordinamento giuridico a seguito della riforma del diritto societario, debba continuare a ricondursi il caso di una "deliberazione" scaturita da un'adunanza di soggetti, dichiaratisi soci di una società, cui abbiano partecipato - come accaduto nella specie - soltanto soggetti che di quella società non siano, invece, affatto soci. Si è qui al cospetto, invero, di un'ipotesi di inesistenza materiale della delibera che risulta estranea alla categoria di cui agli artt. 2377 c.c. e segg., non sussistendo un atto imputabile, in via astratta, alla società.