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Cassazione, ordinanza 15 marzo 2023, n. 7433, sez. I civile

SOCIETÀ - SOCIETÀ DI CAPITALI - Società per azioni - Bilancio - Rilievi del collegio sindacale - Recepimento senza illustrazione e discussione - Principio di chiarezza e determinatezza - Delibera di approvazione - Nullità – Sussiste.


Il bilancio di esercizio di una società di capitali, che violi i precetti di chiarezza e precisione dettati dall'art. 2423, comma 2, c.c., è illecito, sicché la deliberazione assembleare con cui esso è stato approvato è nulla non soltanto se la violazione determini una divaricazione tra il risultato effettivo dell'esercizio, o la rappresentazione complessiva del valore patrimoniale della società, e quello del quale il bilancio dà invece contezza, ma anche in tutti i casi in cui dal bilancio stesso e dai relativi allegati, ivi compresa la relazione, non sia possibile desumere l'intera gamma delle informazioni che la legge vuole siano fornite per ciascuna delle singole poste iscritte.

I principî di veridicità e correttezza si riflettono di regola sul risultato del bilancio, laddove quello di chiarezza impone di fornire le spiegazioni necessarie alla comprensione della realtà patrimoniale, economica e finanziaria della società: ma, nella disciplina legale del bilancio d'esercizio delle società, il principio di chiarezza non è affatto subordinato a quello di correttezza e veridicità del bilancio medesimo, essendo dotato di autonoma valenza cogente.

(Nel caso di specie è stata ritenuta nulla la delibera che ha approvato il bilancio recependo le modifiche proposte dal collegio sindacale in assenza di qualsiasi specifica illustrazione e discussione sui rilievi indicati e dunque senza qualsiasi integrazione in sede assembleare delle informazioni rese dal bilancio).