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Cassazione, sentenza 3 agosto 2022, n. 24068, sez. II civile

SOCIETÀ - DI CAPITALI - SOCIETÀ PER AZIONI (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) – ORGANI SOCIALI - AMMINISTRATORI - Società per azioni - Delega dell'amministratore di poteri a terzi - Limiti - Gestione dell’impresa e operazioni di attuazione dell’oggetto sociale da parte del delegato - Possibilità - Esclusione.


In tema di società di capitali, l'amministratore di una società per azioni non può delegare a un terzo poteri che, per vastità dell'oggetto, entità economica, assenza di precise prescrizioni preventive e di procedure di verifiche in costanza di mandato, facciano assumere al delegato la gestione dell'impresa e/o il potere di compiere le operazioni necessarie per l'attuazione dell'oggetto sociale, in quanto attività di esclusiva spettanza degli amministratori.