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Cassazione, sentenza 25 luglio 2023, n. 22375, sez. I civile

Clausola antistallo - c.d. Russian Roulette.


Ove la clausola “russian roulette” sia contenuta in un patto parasociale, l'avvenuta pattuizione a opera delle parti esclude in radice che si possa parlare di abusività genetica della previsione, in quanto avente precipua funzione organizzativa all'interno della società; abusività che sarebbe astrattamente predicabile solo in ipotesi di clausola contenuta nello statuto della società, e perciò imponibile al socio non in forza di un'autonoma pattuizione, bensì come mera conseguenza dell'ingresso in società; ipotesi, tuttavia, estranea al caso di specie.

Il principio di equa valorizzazione non può trovare applicazione in presenza di una previsione di patto parasociale, e non di clausola statutaria vincolante in quanto tale; inoltre nella “russian roulette clause” non si è in presenza di una situazione di soggezione pura all'altrui diritto potestativo, che configuri quell'effetto espropriativo (del valore differenziale) a base dell'applicazione del principio in discussione, bensì in presenza di una facoltà di scelta da parte del soggetto oblato, la quale è incompatibile con tale effetto.