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Cassazione, sentenza 24 febbraio 2022, n. 6280, sez. I civile

SOCIETÀ DI CAPITALI - Delibera - Durata della società - Da tempo indeterminato a determinato - Diritto di recesso - Non sussiste.


La deliberazione di riduzione della durata della società che comporti il passaggio della durata da tempo indeterminato a durata a tempo determinato non attribuisce al socio un autonomo diritto di recesso ex lege alla stregua della disciplina dettata dall'art.2437, primo comma, lett. e) cod. civ., perché tale effetto consegue solo nel caso di eliminazione delle cause di recesso previste ex lege derogabili e di eliminazione delle ulteriori clausole di recesso specificamente previste dallo statuto, ove consentito, ipotesi che nel caso in esame non ricorrono.