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Cassazione, ordinanza interlocutoria 11 aprile 2022, n. 11600, sez. II civile

SOCIETÀ - Società costituita in Italia e poi ricostituita in un altro Stato membro – Mantenimento del centro della sua attività nello Stato di partenza - Legge applicabile.


È necessario richiedere alla Corte di giustizia di pronunciarsi, in via pregiudiziale, sulla seguente questione "Se gli articoli 49 e 54 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea ostino a che uno Stato membro, in cui è stata originariamente costituita una società (società a responsabilità limitata), applichi alla stessa le disposizioni di diritto nazionale relative al funzionamento e alla gestione della società qualora la società, trasferita la sede e ricostituita la società secondo il diritto dello Stato membro di destinazione, mantenga il centro della sua attività nello Stato membro di partenza e l'atto di gestione in questione incida in modo determinante sull'attività della società".