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Cassazione, ordinanza 22 giugno 2022, n. 20181, sez. I civile

SOCIETÀ - DI CAPITALI - Abuso di personalità giuridica - Nozione - Effetti - Applicabilità dell'istituto in favore dei creditori personali del socio - Esclusione - Fondamento.


In tema di società di capitali, la nozione di abuso della personalità giuridica assume rilievo al fine di contrastare lo schermo dietro cui si cela il "socio tiranno", in modo tale da accollargli la responsabilità illimitata per le obbligazioni contratte dalla società di capitali, da lui diretta e controllata, consentendo l'aggressione del suo patrimonio personale da parte dei creditori della società. Non è, invece, configurabile al fine di eludere l'esistenza di un soggetto dotato di personalità giuridica e di patrimonio separato, in modo tale da consentire l'aggressione di tale patrimonio (e non della sola quota di pertinenza) da parte dei creditori personali del socio, poiché si finirebbe con il legittimare un'azione di nullità dell'atto costitutivo della società di capitali, in violazione dell'art. 2332 c.c., o con il consentire un accertamento della simulazione assoluta dello stesso, in contrasto con la "ratio" sottesa a tale disposizione.