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Cassazione, ordinanza 2 agosto 2022, n. 23980, sez. I civile

SOCIETÀ - Start up innovativa - Procedure concorsuali - Assoggettabilità - Decorrenza.


Il termine quinquennale di non assoggettabilità della start up innovativa a procedure concorsuali diverse da quelle previste dal capo II della L. 27 gennaio 2012, n. 3, e successive modifiche, ai sensi del D.L. n. 179 del 2012, art. 31, convertito dalla L. n. 221 del 2012, decorre dalla data di costituzione della società, e non dalla data di deposito della domanda e della autocertificazione del legale rappresentante circa il possesso dei prescritti requisiti formali e sostanziali, cui consegue l'iscrizione nella sezione speciale delle start up innovative presso il Registro delle imprese, a norma del D.L. n. 179 del 2012, art. 25.