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Cassazione, ordinanza 14 marzo 2023, n. 7331, sez. I civile

SOCIETÀ - DI CAPITALI - SOCIETÀ COOPERATIVE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI, TIPI: A RESPONSABILITÀ LIMITATA E NON LIMITATA) - CAPITALE SOCIALE - PARTECIPAZIONE DEI SOCI - ESCLUSIONE DEL SOCIO - Cooperativa edilizia - Rimborso del mutuo - Obbligo - Socio decaduto per assenza dei requisiti di legge - Conseguente mancata stipula dell’atto di acquisto e mancata assegnazione dell’alloggio - Esclusione - Cooperativa o socio assegnatario - Spettanza - Condizioni.


In tema di cooperativa edilizia, il socio decaduto per mancata titolarità dei requisiti di legge, non avendo stipulato l'atto d'acquisto dell'alloggio e non avendone ricevuto l'assegnazione, non deve restituire il mutuo contratto per l'edificazione dell'immobile a lui destinato, dovendosi identificare i "soggetti interessati" menzionati al riguardo dall'art. 23, l. n. 457 del 1978, nella stessa cooperativa, se il contributo sul programma costruttivo viene annullato prima dell'assegnazione degli alloggi, o i privati, se sono assegnatari, o se hanno realizzato loro gli alloggi.