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*Cassazione, ordinanza 17 novembre 2022, n. 33957, sez. I civile

OBBLIGAZIONI IN GENERE - CESSIONE DEI CREDITI - OBBLIGO DI GARANZIA DEL CEDENTE - Versamenti "in conto capitale" del socio - Natura giuridica - Conseguenze - Credito alla restituzione - Inesistenza - Cessione - Disciplina - Art. 1266 c.c. - Applicabilità.


I versamenti "in conto capitale" del socio - a differenza dei finanziamenti in senso stretto, che comportano un diritto del socio alla loro restituzione anche se questi ceda a terzi la propria partecipazione - sono assimilabili ai conferimenti ed al capitale "di rischio" della società, così da entrare a far parte del suo patrimonio, senza che sorga alcun credito alla restituzione, che è solo eventuale, in quanto dipendente dalla condizione in cui si troverà il patrimonio sociale al momento della liquidazione e, in particolare, dalla presenza di valori sufficienti a consentire il rimborso dopo l'integrale soddisfacimento dei creditori sociali. Tuttavia, ove il socio ceda a terzi, a titolo oneroso, tale inesistente credito restitutorio verso la società, il relativo contratto non è nullo per mancanza dell'oggetto, ma determina a favore del cessionario l'attribuzione della garanzia dell'esistenza del credito, di cui all'art. 1266, primo comma, c.c., essendo lo stesso tenuto al pagamento del prezzo, che non diviene indebito.