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Cassazione, ordinanza 8 maggio 2023, n. 12128, sez. III civile

SOCIETA' - FUSIONE - Fusione o incorporazione - Effetti giuridici - Adempimento delle formalità pubblicitarie - Legittimazione ad impugnare della società risultante dalla fusione di quella presente in primo grado (o incorporante la stessa) - Prova del predetto adempimento - Necessità.


Gli effetti giuridici della fusione o dell'incorporazione si producono dal momento dell'adempimento delle formalità pubblicitarie concernenti il deposito, per l'iscrizione nel registro delle imprese, dell'atto di fusione; ne consegue che - ai fini del riconoscimento della legittimazione all'impugnazione della società incorporante o risultante dalla fusione, in qualità di successore della società soccombente nel grado precedente - è necessaria la prova del predetto adempimento.