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Cassazione, sentenza 23 ottobre 2023, n. 29306, sez. III civile

SOCIETÀ - DI PERSONE FISICHE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) - SOCIETÀ IN NOME COLLETTIVO (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) - NORME APPLICABILI - SCIOGLIMENTO - Scioglimento del rapporto sociale limitatamente a un socio - Responsabilità verso i terzi per le obbligazioni sociali anteriormente contratte - Presupposti - Fondamento - Fattispecie.


Nelle società di persone, in caso di scioglimento del rapporto sociale limitatamente a un socio, la responsabilità di quest'ultimo verso i terzi per le obbligazioni sociali anteriormente contratte si protrae finché dura il rapporto sociale, poiché il termine "responsabilità" (di cui all'art. 2290 c.c.) allude non già al momento in cui l'obbligazione è sorta, ma a quello in cui è divenuta esigibile ed è rimasta inadempiuta, e rispetto alla tutela dell'affidamento dei terzi sulla corresponsabilità dei singoli soci per le obbligazioni sociali assume preminente rilievo che, con lo scioglimento del rapporto sociale, si interrompe qualsivoglia controllabilità, da parte del socio uscente, del successivo adempimento delle obbligazioni della società, ormai integralmente rimesso all'iniziativa e alla diligenza dei soci superstiti.

(Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva escluso che il socio di una s.n.c., conduttrice di un immobile, fosse tenuto al pagamento dei canoni maturati successivamente allo scioglimento del rapporto sociale, benché afferenti a un contratto di locazione anteriormente stipulato dalla società).